Se l’ex coniuge si è costituito un nuovo nucleo famigliare di cui fanno parte anche i figli del secondo marito o della seconda moglie nati da una precedente relazione sentimentale e solo dagli stessi riconosciuti o dei quali l’altro genitore non può occuparsene, si deve considerare la conseguente riduzione del reddito personale data la necessità di contribuire al sostentamento anche di questi.

Infatti, la Corte di Cassazione afferma che gli obblighi gravanti su entrambi i coniugi verso la famiglia, ai sensi dell’art. 143 c.c., comprendono anche i figli nati dal precedente matrimonio di uno dei coniugi stessi ove ne sia affidatario e richiama la sentenza n. 181 del 1988 della Corte Costituzionale secondo cui “gli obblighi che incombono su entrambi i coniugi verso la famiglia ai sensi dell’art. 143 del vigente c.c. non possono non comprendere anche i figli nati dal precedente matrimonio di un coniuge (sciolto per divorzio), ove questi ne sia affidatario e sempreché l’altro genitore non provveda…”.

In conclusione, la Suprema Corte dichiara che in situazioni di tale tipo, accertate anche le condizioni dell’ex coniuge e le relative capacità patrimoniali e reddituali, risulta giustificata la revoca o riduzione dell’assegno divorzile, “il tutto sempre nell’ottica del necessario bilanciamento, rispetto al soggetto obbligato al versamento dell’assegno divorzile, tra i nuovi doveri di solidarietà coniugale nascenti dalla costituzione del nuovo nucleo famigliare ed i pregressi doveri di solidarietà post-coniugale verso l’ex coniuge” (Ordinanza Cass. civ. del 27 aprile 2023, n. 11155).